Parte PRIMALibro IVTitolo IICapo III

Art. 325

Ricorso per cassazione

In vigore dal 1 lug 2025
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli , il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. 2. Entro il termine previsto dall' comma 1, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. 3. Si applicano le disposizioni dell', commi 3, 4 e 5) 4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-325

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