Parte SECONDALibro VTitolo II

Art. 330

Acquisizione delle notizie di reato

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-330

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