Art. 330 · Acquisizione delle notizie di reato
Parte SECONDALibro VTitolo II

Art. 330

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Acquisizione delle notizie di reato

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-330