Parte SECONDA›Libro V›Titolo IV
Art. 356
Assistenza del difensore
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell' comma 2.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-356