Parte PRIMALibro IIITitolo IIICapo II

Art. 249

Perquisizioni personali

In vigore dal 24 ott 1989
1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'. 2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-249

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