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Art. 246
Ispezione di luoghi o di cose
In vigore dal 29 mag 2026
1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.
2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell', comma 5, secondo periodo.
Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-246