Art. 246 · Ispezione di luoghi o di cose
Parte PRIMALibro IIITitolo IIICapo I

Art. 246

285 / 905

Ispezione di luoghi o di cose

In vigore dal 24 ott 1989
1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento. 2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-246