Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo VII

Art. 243

Rilascio di copie

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-243

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo