Art. 243 · Rilascio di copie
Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo VII

Art. 243

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Rilascio di copie

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-243