Parte SECONDALibro V

Art. 391 novies

Attività investigativa preventiva .

In vigore dal 18 gen 2001
-nonies. (Attività investigativa preventiva). 1. L'attività investigativa prevista dall', con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale. 2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-391-novies

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