Parte PRIMA›Libro III›Titolo I
Art. 190
Diritto alla prova
In vigore dal 24 ott 1989
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-190