Parte PRIMALibro IIITitolo I

Art. 189

Prove non disciplinate dalla legge

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-189

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