Parte PRIMALibro IIITitolo I

Art. 193

Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-193

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