Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo I

Art. 196

Capacità di testimoniare

In vigore dal 24 ott 1989
1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare. 2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. 3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-196

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