Parte PRIMA›Libro III›Titolo I
Art. 192
Valutazione della prova
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell' sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall' comma 2 lettera b).
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-192