Parte PRIMA›Libro II›Titolo VII
Art. 184
Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni
In vigore dal 24 ott 1989
1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.
2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata
dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un
termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.
3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-184