Parte PRIMALibro IITitolo VII

Art. 182

Deducibilità delle nullità

In vigore dal 24 ott 1989
1. Le nullità previste dagli non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. 2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli commi 2, 3 e 4. 3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-182

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