Parte PRIMA›Libro II›Titolo VII
Art. 185
Effetti della dichiarazione di nullità
In vigore dal 24 ott 1989
1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.
2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.
3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-185