Parte PRIMA›Libro II›Titolo VII
Art. 180
Regime delle altre nullità di ordine generale
In vigore dal 24 ott 1989
1. Salvo quanto disposto dall', le nullità previste dall' sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate nè dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-180