Parte PRIMALibro IITitolo VII

Art. 179

Nullità assolute

In vigore dal 24 ott 1989
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall' comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. 2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-179

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