Parte PRIMA›Libro II›Titolo VI
Art. 176
Effetti della restituzione nel termine
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.
2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-176