Parte PRIMALibro IITitolo V

Art. 171

Nullità delle notificazioni

In vigore dal 30 dic 2022
1. La notificazione è nulla: a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario; b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'; c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli , comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore; f) se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritte dall' comma 8; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell' comma 3; h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-171

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