Parte PRIMALibro IITitolo V

Art. 166

Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente

In vigore dal 24 ott 1989
1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall' comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-166

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