Art. 166 · Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente
Parte PRIMALibro IITitolo V

Art. 166

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Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente

In vigore dal 24 ott 1989
1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall' comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-166