Parte PRIMA›Libro II›Titolo V
Art. 167
Notificazioni ad altri soggetti
In vigore dal 30 dic 2022
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell', comma 1.
Nel caso previsto dal comma 4 dell', si eseguono a norma dell', commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-167