Art. 167 · Notificazioni ad altri soggetti
Parte PRIMALibro IITitolo V

Art. 167

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Notificazioni ad altri soggetti

In vigore dal 30 dic 2022
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell', comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell', si eseguono a norma dell', commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-167