Parte PRIMA›Libro II›Titolo V
Art. 164
Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
In vigore dal 30 dic 2022
1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli , comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall', comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-164