Parte SECONDALibro VITitolo III

Art. 450

Instaurazione del giudizio direttissimo

In vigore dal 4 apr 2024
1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. 2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni. 3. La citazione contiene i requisiti previsti dall', comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall', comma 1, lettere c) e f). 4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall', formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. 5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio. 6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-450

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