Parte SECONDA›Libro VI›Titolo III
Art. 450
Abrogato450 / 746Instaurazione del giudizio direttissimo
In vigore dal 24 ott 1989 al 25 lug 2008
1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.
2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall' comma 1 lettere a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell' comma 2.
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall', formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-450