Art. 450 · Instaurazione del giudizio direttissimo
Parte SECONDALibro VITitolo III

Art. 450

Abrogato450 / 746

Instaurazione del giudizio direttissimo

In vigore dal 24 ott 1989 al 25 lug 2008
1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. 2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni. 3. La citazione contiene i requisiti previsti dall' comma 1 lettere a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell' comma 2. 4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall', formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. 5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio. 6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-450