Parte PRIMA›Libro II›Titolo V
Art. 171
Abrogato171 / 746Nullità delle notificazioni
In vigore dal 24 ott 1989 al 14 feb 1991
1. La notificazione è nulla:
a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall' commi 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;
f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall' comma 8;
g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell' comma 3;
h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall' e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-171