Art. 171 · Nullità delle notificazioni
Parte PRIMALibro IITitolo V

Art. 171

Abrogato171 / 746

Nullità delle notificazioni

In vigore dal 24 ott 1989 al 14 feb 1991
1. La notificazione è nulla: a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario; c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall' commi 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore; f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall' comma 8; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell' comma 3; h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall' e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-171