Parte PRIMALibro IITitolo VI

Art. 173

Termini a pena di decadenza. Abbreviazione

In vigore dal 24 ott 1989
1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. 2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti. 3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-173

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