Art. 190 · Diritto alla prova
Parte PRIMALibro IIITitolo I

Art. 190

223 / 905

Diritto alla prova

In vigore dal 24 ott 1989
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. 2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. 3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-190