CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 7

Art. 238

Prestazione.

In vigore dal 17 ott 1996
Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare. Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro.... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 30 settembre - 8 ottobre 1996, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 16/10/1996, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini"" e ", in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, primo comma, seconda proposizione, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole "religiosa e"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-238

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