CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 7

Art. 236

Caso di revocabilità.

In vigore dal 21 apr 1942
Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-236

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