CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 7
Art. 241
Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-241