CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 8

Art. 246

Incapacità a testimoniare.

In vigore dal 21 apr 1942
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-246

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