CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 8
Art. 248
Audizione dei minori degli anni quattordici.
In vigore dal 19 giu 1975
I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 11 giugno 1975, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1975, n. 159), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 248 del codice di procedura civile".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-248