CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 8

Art. 248

Audizione dei minori degli anni quattordici.

In vigore dal 19 giu 1975
I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 11 giugno 1975, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1975, n. 159), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 248 del codice di procedura civile".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-248

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