CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 8
Art. 247
Divieto di testimoniare.
In vigore dal 1 ago 1974
Non possono deporre il coniuge ancorchè separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 248 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1974, n. 201), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-247