Art. 247 · Divieto di testimoniare.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 8

Art. 247

354 / 1056

Divieto di testimoniare.

In vigore dal 1 ago 1974
Non possono deporre il coniuge ancorchè separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 248 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1974, n. 201), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-247