CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 8

Art. 253

Interrogazioni e risposte.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi. È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni. Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-253

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