CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 9

Art. 258

Ordinanza d'ispezione.

In vigore dal 21 apr 1942
L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-258

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