CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 9
Art. 258
Ordinanza d'ispezione.
In vigore dal 21 apr 1942
L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-258