CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 8
Art. 254
Confronto dei testimoni.
In vigore dal 21 apr 1942
Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-254