Art. 254 · Confronto dei testimoni.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 8

Art. 254

361 / 1056

Confronto dei testimoni.

In vigore dal 21 apr 1942
Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-254