Art. 246 · Incapacità a testimoniare.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 8

Art. 246

353 / 1056

Incapacità a testimoniare.

In vigore dal 21 apr 1942
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-246