CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 8
Art. 246
353 / 1056Incapacità a testimoniare.
In vigore dal 21 apr 1942
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-246