CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 7

Art. 235

Irrevocabilità.

In vigore dal 21 apr 1942
La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-235

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