CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 7
Art. 233
Deferimento del giuramento decisorio.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-233