CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 6

Art. 228

Confessione giudiziale.

In vigore dal 21 apr 1942
La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-228

In sintesi

Questa disposizione stabilisce che la confessione resa in giudizio può assumere due forme diverse. Da un lato, essa può essere spontanea, ossia rilasciata di propria iniziativa da una parte. Dall'altro, può essere provocata, avvenendo come risposta all'interrogatorio formale richiesto nel processo.

Perché esiste questa norma

La norma definisce i modi in cui può formarsi la confessione all'interno del processo, distinguendo l'iniziativa autonoma della parte dall'esito di uno specifico atto processuale.

A chi si applica

Si applica alle parti coinvolte in una causa giudiziaria che rendono dichiarazioni o sono sottoposte a interrogatorio formale.

Esempio pratico

Durante una causa, una delle parti decide di dichiarare liberamente e di propria volontà un fatto a sé sfavorevole. In alternativa, la stessa ammissione può emergere perché la parte risponde alle domande poste durante l'interrogatorio formale.

Domande frequenti

In quali modi può essere resa la confessione giudiziale?La confessione giudiziale può essere resa in modo spontaneo oppure essere provocata attraverso l'interrogatorio formale.
Cosa si intende per confessione spontanea?Si tratta della confessione che viene resa direttamente e liberamente dalla parte, senza che sia stata sollecitata dall'interrogatorio formale.
Come viene provocata la confessione in giudizio?La confessione viene provocata mediante lo svolgimento dell'interrogatorio formale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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