Art. 228
Confessione giudiziale.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-228
Confessione giudiziale.
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Questa disposizione stabilisce che la confessione resa in giudizio può assumere due forme diverse. Da un lato, essa può essere spontanea, ossia rilasciata di propria iniziativa da una parte. Dall'altro, può essere provocata, avvenendo come risposta all'interrogatorio formale richiesto nel processo.
La norma definisce i modi in cui può formarsi la confessione all'interno del processo, distinguendo l'iniziativa autonoma della parte dall'esito di uno specifico atto processuale.
Si applica alle parti coinvolte in una causa giudiziaria che rendono dichiarazioni o sono sottoposte a interrogatorio formale.
Durante una causa, una delle parti decide di dichiarare liberamente e di propria volontà un fatto a sé sfavorevole. In alternativa, la stessa ammissione può emergere perché la parte risponde alle domande poste durante l'interrogatorio formale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.