CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. III
Art. 23
Foro per le cause tra soci e tra condomini.
In vigore dal 18 giu 2013
Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio,, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purchè la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-23