CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. III

Art. 23

Foro per le cause tra soci e tra condomini.

In vigore dal 18 giu 2013
Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio,, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purchè la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-23

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