CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. III
Art. 20
Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-20