CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. III

Art. 19

Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

In vigore dal 10 giu 1942
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-19

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